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domenica 1 giugno 2014

Acquisto o affitto della propria abitazione? Quali i vantaggi fiscali?

Quante le famiglie che si pongono questo dilemma... Acquisto o affitto??
I pro e i contro di ciascuna delle due decisioni sono tanti... Sembrano due fazioni ben divise, chi favorevole all'acquisto, più legato ad un concetto di "patrimonio", disposto a pagare un mutuo pur di riuscire ad essere proprietario delle mura in cui vive...  E chi favorevole all'affitto, più legato ad un concetto di "flessibilità", che non vuole rinunciare alla possibilità di spostarsi più velocemente.
Entrambe le opinioni molto rispettabili! 

Senza "schierarmi" con nessuna delle due fazioni (anche se molti di voi sanno che proprio in questo periodo stiamo per...  Comprare casa nuova...  :-)), vi propongo un confronto fiscale, legato ai vantaggi dell'una e dell'asta ipotesi in termini di risparmio fiscale...

LOCAZIONE
Per chi sceglie la locazione dell'immobile da adibire ad abitazione principale, la normativa riconosce una detrazione d'imposta graduata in relazione alla tipologia del contratto ed all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca) del contribuente come segue:
contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431)
  • € 300,00 se il reddito complessivo non è superiore ad Euro 15.493,71 
  • € 150,00 se il reddito complessivo è superiore ad Euro 15.493,71, ma non superiore ad Euro 30.987,41 
contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998).
  • € 495,80 se il reddito complessivo non è superiore ad Euro 15.493,71 
  • € 247,90 se il reddito complessivo è superiore ad Euro 15.493,71 ma non superiore ad Euro 30.987,41
contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 
  • € 991,60 se il reddito complessivo non è superiore ad Euro 15.493,71. 
  • € 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.
Quest'ultima detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto.

Diversamente rispetto alle altre detrazioni di imposta, che vengono perse in caso di incapienza dell'imposta lorda, la detrazione per canoni di locazione dà diritto ad un rimborso anche superiore all'imposta: se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l’assistenza fiscale riconosce un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

ACQUISTO
Per chi sceglie invece l'acquisto, corredato dalla stipula di un contratto di mutuo, la normativa prevede la possibilità di detrarre una quota degli interessi pagati in relazione al mutuo ipotecario.
La detrazione - pari al 19% di un importo massimo di Euro 4.000 - spetta in relazione al pagamento di interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale dal contribuente o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
Nel caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, il limite di spesa di Euro 4.000 deve riferirsi all'ammontare complessivo della spesa e deve essere proporzionalmente ripartito fra i cointestatari del mutuo.
Ulteriori condizioni da rispettare sono: 
  • l'immobile acquistato deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e deve rimanere tale per continuare ad avere diritto alla detrazione,
  • l’acquisto deve essere avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. 
La detrazione massima relativa agli interessi pagati sul mutuo è dunque - indipendentemente dal livello del reddito del contribuente - pari ad Euro 760 (19% di Euro 4.000).

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