In questo periodo di dichiarazioni e conteggi di imposte, vi propongo una pillola di fiscalità scritta per Calepino dei Bimbi dal mio caro collega e amico, Simone.
In caso di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale può stabilire in capo ad uno dei coniugi, tenuto conto della situazione economica degli stessi, l’obbligo di provvedere al mantenimento dell’altro mediante la corresponsione di assegni periodici di ammontare determinato.
-per il coniuge che riceve il denaro, una componente di reddito da assoggettare a tassazione,
-per il coniuge obbligato all’elargizione, un onere deducibile nella misura fissata dal provvedimento dell’Autorità giudiziaria (così dispone, infatti, l’art. 10 comma 1 lett. c) del Tuir).
Collaborazione di: Simone Bottero Dottore Commercialista in Milano
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