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mercoledì 23 aprile 2014

Deduzione fiscale: contributi versati per la colf

Ecco qui la prima pillola di fiscalità dedicata alle famiglie!
Che vantaggi fiscali si possono avere in relazione ad una colf / baby sitter / badante assunta regolarmente?
I fortunati che hanno un aiuto in casa, che sia baby sitter, badante o colf tuttofare che passa dal fare la cuoca a fare la tata dei bimbi, a stirare o a pulire la casa (beati voi! Noi abbiamo avuto una persona così per qualche mese ed era davvero una pacchia!), 

possono trarre qualche vantaggio fiscale dal conto salato che gli si presenta a fine mese... ecco come!

COLF / BABY SITTER
Se si tratta di una colf o di una baby sitter, il vantaggio si traduce in una deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF. L'importo deducibile è calcolato come differenza fra i contributi previdenziali versati all'INPS e la quota degli stessi trattenuta alla colf / baby sitter in sede di pagamento della retribuzione (tale decurtazione dell'importo versato deve essere calcolata anche nel caso in cui - per accordi intercorsi - il datore di lavoro si astenga dal trattenere l'importo di contributi a carico del lavoratore).
L'importo annuo massimo deducibile - indipendente dalla misura di reddito imponibile di ciascuno - è pari ad Euro 1.549,37.
Per usufruire della deduzione è sufficiente conservare copia dei bollettini versati.

BADANTE / ASSISTENTE FAMILIARE
Se si tratta di badanti o di assistenti familiari addetti all'aiuto di persone non autosufficienti, al vantaggio della deduzione dei contributi previdenziali si aggiunge il diritto ad una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF) pari al 19% delle spese sostenute. L'importo annuo massimo detraibile è pari ad Euro 2.100,00.
Si ha diritto alla detrazione solo nel caso in cui il reddito complessivo non sia superiore ad Euro 40.000.
Per usufruire della detrazione è necessario conservare le ricevute delle retribuzioni erogate (buste paga), firmate per ricevuta dall'assistente familiare ed essere in possesso di un certificato medico, rilasciato da un medico specialista o generico, che attesti la condizione di non autosufficienza della persona assistita, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

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